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APPLICAZIONE NORMATIVA NUOVO APE

18/06/2013
Molti i punti oscuri nel decreto legge (4.6.2013, n.63) in materia di prestazioni energetiche che è
entrato in vigore da giovedì scorso. Il provvedimento, che recepisce una indicazione dell’Unione
europea, prevede che in occasione di trattative per la compravendita o la locazione di unità
immobiliari, debba essere reso disponibile per il potenziale acquirente o per il nuovo locatario
l’Attestato di prestazione energetica istituito dal nuovo provvedimento. Questo attestato dovrà
essere consegnato alla conclusione delle trattative di compravendita o di affitto. Resta invariata
invece la situazione degli edifici storici.
In caso di vendita, l’attestato dovrà essere consegnato all’acquirente mentre in caso di
locazione, dovrà essere consegnato al conduttore.
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, «il venditore o locatario»
dovrà fornire «evidenza» della futura prestazione energetica dell’edificio e produrre l’attestato di
prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione dovrà essere inserita una apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell’attestato, relativamente alla attestazione della prestazione
energetica degli edifici. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite
tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l’indice di prestazione
energetica dell’involucro edilizio globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe
energetica corrispondente.
Se al momento della vendita, il proprietario viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione
energetica, è punito con una sanzione amministrativa tra i 3.000 euro e i 18.000 euro. Se si tratta di
un contratto di locazione, il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione
energetica è punito con una sanzione amministrativa tra i 300 euro e i 1.800 euro. Se non rispetta
l'obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, «il
responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministrativa tra i 500 euro e i 3.000
euro.