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nuove misure fiscali nel trasferimento d'immobili

30/09/2013
MISURE FISCALI Dl n. 104/2013
Il Dl n. 104 detta alcune importanti disposizioni tributarie, che interessano - dal 1° gennaio 2014 - le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Nello specifico, il decreto interviene a modificare l'articolo 10 del Dlgs 23/2011, che riforma la tassazione immobiliare a decorrere dal 1° gennaio 2014.
L'articolo 26 del Dl n. 104 riscrive il comma 3, stabilendo che:
- gli atti di trasferimento di immobili e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
In sostanza, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le aliquote dell'imposta di registro relative ai trasferimenti di prima casa passeranno dal 3 al 2%.
Per gli immobili "di lusso" si passerà invece dal 7% al 9%; l'aumento si applica anche per seconde case, capannoni, etc.; al 9% arriveranno anche i terreni edificabili (oggi all'8%) e quelli agricoli (oggi al 15%).
Diminuiranno, invece, le imposte ipotecaria e catastale, passando dall'attuale misura (proporzionale, 2% e 1%, o fissa - 168 euro - a seconda dei casi), all'importo fisso di 50 euro per ciascuna.
L'articolo 26 dispone inoltre che l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di 168 euro da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014 è elevato a 200 euro; tale disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, ha effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla stessa data, nonchè per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.